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Iva Agevolata 4%

Per l’acquisto di ausili tecnici e informatici necessari all’accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento dei disabili si applica l’aliquota agevolata del 4% (anziché quella ordinaria del 22%).
La normativa italiana in merito all’aliquota iva e alle agevolazioni per disabili e portatori di handicap è regolata secondo quanto espresso all’articolo 3 della legge n. 104 del 1992, che ha lo scopo di facilitare la vita e l’integrazione dei soggetti in questione.

Sono soggetti ad Iva agevolata del 4%, per esempio:
♦ servoscala a piattaforma e altri mezzi simili, che permettono ai soggetti con ridotte o impedite capacità motorie il superamento di barriere architettoniche
♦ montascale a poltroncina per il superamento delle barriere architettoniche come
♦ piattaforme elevatrici (con o senza vano) e ascensori domestici per il superamento delle barriere architettoniche.
♦ rampe fisse e certificate adatte al superamento delle barriere architettoniche.
♦ sollevatori per disabili al superamento delle barriere architettoniche.

Oltre alle soluzioni sopra elencate per le quali l’iva al 4% e prevista di default, ci sono altri prodotto alla quale può essere applicata:
l’agevolazione iva è riconosciuta con riferimento a tutti gli altri beni per i quali il medico specialista attesti, sulla base di una valutazione tecnica, che sussiste un collegamento funzionale tra la patologia diagnosticata e gli effetti migliorativi che i sussidi che si intendono acquistare possano apportare alle sue esigenze di vita.

Per quest’ultimi e necessaria al fine di fruire dell’aliquota iva agevolata, l’art. 2, comma 2 del citato D.M. 14 marzo 1998 prevede che il soggetto portatore di handicap debba produrre:

 il certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’ASL competente;

 la specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell’ASL competente dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la certificata invalidità e il sussidio in questione.