Bonus abbattimento barriere architettoniche: agevolazione del 75%.
La legge di Bilancio 2022 ha previsto una nuova detrazione finalizzata alla rimozione delle barriere architettoniche.
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, è infatti prevista una detrazione nella misura del 75% che deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo.
Tale detrazione è, al pari di bonus ristrutturazione, ecobonus risparmio energetico, bonus facciate, superbonus 110%, utilizzabile in forma di credito di imposta, cedibile a terzi anche mediante lo “sconto in fattura”.
La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
Per usufruire dell’agevolazione gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche).
Per Barriere Architettoniche si intendono:
- gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque e in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
- gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
- la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.
Il nuovo art. 119 – ter prevede autonomi e diversi limiti di spesa:
- Per gli edifici unifamiliari il limite ammonta a 50.000 euro;
- Per i condomìni da due a otto unità immobiliari, il limite ammonta a 40.000 euro per ciascuna unità, comprensive delle pertinenze “non staccate”;
- Per i condomìni composti da più di otto unità immobiliari, il limite ammonta a 30.000 euro per ciascuna unità.
La legge di bilancio fa riferimento genericamente ai “contribuenti”, e alle “imposte sul reddito”, pertanto si ritiene che la detrazione spetti a tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, in possesso di redditi imponibili, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari e per tutti gli immobili, a prescindere dalla categoria catastale.
Tale agevolazione coesiste con quella dell’aliquota iva ridotta al 4% per l’acquisto di mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento delle persone con disabilità.
Sono soggetti ad Iva agevolata del 4%, per esempio:
- servoscala e altri mezzi simili, che permettono ai soggetti con ridotte o impedite capacità motorie il superamento di barriere architettoniche (tra questi, anche le piattaforme elevatrici, se possiedono le specificità tecniche che le rendono idonee a garantire la mobilità delle persone con ridotte o impedite capacità motorie);
- protesi e ausili per menomazioni di tipo funzionale permanenti;
- protesi dentarie, apparecchi di ortopedia e di oculistica;
- apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi;
- poltrone e veicoli simili, per inabili e persone con disabilità non deambulanti, anche con motore o altro meccanismo di propulsione;
- prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere per il superamento o l’eliminazione delle barriere architettoniche.
La nuova agevolazione del 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche si aggiunge a quelle già esistenti per gli stessi lavori, a cui è ovviamente alternativa, e cioè al bonus ristrutturazione 50% e al superbonus 110% per interventi trainati.
In effetti, al momento esistono tre differenti detrazioni a cui fare riferimento, tutte utilizzabili anche tramite l’opzione della cessione del credito o dello “sconto in fattura”.
L’agevolazione tradizionale è prevista fino al 2024 nella misura del 50% da ripartire in dieci anni e con un limite di 96mila per unità immobiliare, pertinenze comprese, e dal 2025 dovrebbe tornare al 36% con un limite ridotto a 48mila euro. La detrazione spetta anche se l’intervento finalizzato all’eliminazione delle barriere è effettuato in assenza di disabili nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto di lavori (circolare 7/E/2021).
Il superbonus 110% per l’abbattimento delle barriere architettoniche è previsto qualora le spese siano sostenute nell’ambito di un intervento di tipo “trainante”, vale a dire un intervento di risparmio energetico di cui al comma 1 dell’articolo 119 del Dl Rilancio 2020, ovvero un intervento di miglioramento antisismico di cui al comma 4 della medesima disposizione, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni. Nelle unità unifamiliari l’agevolazione riguarda le spese sostenute sino al prossimo 30 settembre, salvo proroghe, e solo a certe condizioni (Sal del 30% dei lavori a tale data) è possibile proseguire con il superbonus sino al 31 dicembre 2022. Per i condomìni e gli edifici da due a quattro unità immobiliari con unico proprietario, l’agevolazione è prevista sino a tutto il 2025, anche se nel 2024 e nel 2025 la detrazione scenderà, al 70% e al 65 per cento.
A tutte le agevolazioni e dunque anche al bonus del 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche, per gli interventi di importo complessivo superiore a 10.000 euro, con esclusione di quelli in edilizia libera, si applica il comma 1-ter dell’art. 121 DL 34/2020 che prevede che il contribuente, in caso di opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, debba acquisire:
- l’asseverazione di un tecnico abilitato riferita alla congruità dei costi sostenuti;
- il visto di conformità rilasciato da un commercialista
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